Art. 10.

      1. I poteri, inclusi quelli di rappresentanza legale e volontaria del proprietario della nave, dell'armatore e degli altri soggetti interessati alla spedizione, nonché del comandante della nave e degli altri componenti dell'equipaggio, sono regolati dalla legge nazionale della nave oppure dalla legge dello Stato in cui vengono fatti valere tali poteri se quest'ultima legge attribuisce o consente l'esercizio di poteri più ampi di quelli consentiti dalla legge nazionale della nave.
      2. La legge di cui al comma 1 regola altresì i loro doveri e le attribuzioni dei soggetti elencati al medesimo comma, tenuto conto della disciplina applicabile al rapporto in relazione all'esercizio dei poteri rappresentativi.